- 14 Marzo 2024
- Posted by: executionmng
- Categoria: News
D.P.C.M. 12/2018 del 26 febbraio 2018 e successive modificazioni DECRETO SUD n.124 del 19.09.2023 pubblicato su G.U n.219 del 19.09.2023
ZES
Definizione Zes |
“Una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un’area portuale collegata alla rete transeuropea dei trasporti, con le caratteristiche stabilite dal Regolamento Europeo n. 1315/2013”. |
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Aree geografiche e Attività finanziabili |
Il DL 124/2023 istituisce, a partire dal 01 gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa. L’art. 16 del medesimo decreto, inoltre, prevede, per l’anno 2024, la concessione di un credito d’imposta alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali sotto indicati destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Per le finalità di cui sopra, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) 651/2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. N.B.: Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato |
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Beneficiari |
Il credito d’imposta viene concesso alle imprese che effettuano gli investimenti ammissibili destinati a strutture produttive ubicate nei territori della ZES unica. L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014. |
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Determinazione dell’agevolazione |
Il credito d’imposta è concesso nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Zone a
Zone c non predefinite
Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. |
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Semplificazioni amministrative |
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Durata |
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024. |
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Condizioni |
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite agevolate, nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, tali disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. |
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Modalità di utilizzo del credito di imposta |
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/1997 e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agevolazione concessa in regime di esenzione (Regolamento UE n. 651/2014, art. 14) A seguito della ricevuta di fruibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate, il beneficiario potrà utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 (codice tributo 6906) tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare indicato nella ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, il relativo modello F24 verrà scartato. |